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Pup money, fra penali e oneri concessori a rimetterci sono sempre i cittadini
Da Veltroni ad Alemanno alcune diversità negli schemi di convenzione. Oneri concessori irrisori in rapporto all’entità dei Pup
di Aldo Pirone - 31/05/2011
Molti cittadini si chiedono se sia possibile cancellare un Pup già programmato una volta verificata specificamente e singolarmente la loro inutilità (non tutte le situazioni sono eguali) e il loro impatto negativo.
Di mezzo ci sono le penali che il Comune dovrebbe pagare al concessionario con cui è stato stipulato l’atto di convenzione con apposito rogito notarile. Di solito, si dice, che siano somme ingenti che impediscono di revocare gli
errori poiché il rimedio, ovvero il danno erariale per le esangui casse comunali, sarebbe peggiore del male. Per cui ai cittadini non resta che subire le scelte sbagliate fatte nel corso del tempo dalle amministrazioni di vario livello e colore.
La questione è complessa e non semplice. Proviamo ad esaminarla per sommi capi. Negli schemi di convenzione adottati dalle varie giunte e amministrazioni comunali succedutesi da Rutelli in poi, che regolano tutta la materia dei diritti e dei doveri fra concedente e concessionario, c’è stata un’evoluzione nel tempo. Gli schemi sono stati modificati e rinnovati più volte. L’ultimo schema è quello adottato da Alemanno con l’o.c. (o.c. = ordinanza commissariale) 129 del 27 novembre 2008 successivamente emendato nel 2010 con o.c. 333 del 14 luglio e 357 del 6 dicembre che allarga il raggio di pertinenzialità dei Pup a dismisura rendendo ancor più indigeste queste opere ai cittadini residenti nell’area di influenza circostante.
I casi in cui si prevede la revoca della concessione elencati in questi schemi sono vari e si riferiscono per lo più ad eventuali inadempienze dell’impresa concessionaria. Ma c’è anche il caso (art. 24 e 25) in cui la revoca della concessione viene prevista nel seguente modo. All’art 24 “Decadenza e/o recesso dalla convenzione” all’ultimo capoverso si dice: “L’Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse originarie o sopravvenute, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, rimborsando al concessionario una somma corrispondente al valore di stima delle opere eseguite maggiorata del 10% a titolo di compenso per mancati utili”; all’art 25, che prevede i casi di “Revoca”, al punto 4 si decreta: “in caso di pubblica necessità, determinabile ad insindacabile giudizio del Comune su conforme deliberazione, anche per esigenze connesse con la mobilità ed i trasporti cittadini, il Comune potrà revocare la convenzione rimborsando al concessionario una somma corrispondente al valore di stima delle opere eseguite maggiorata del 10% a titolo di compenso per mancati utili”.
Negli schemi di convenzione precedenti, ultimo quello adottato da Veltroni, n.53 del 27 luglio 2007 la questione del rimborso veniva invece, in modo alquanto contorto, così definita all’art 25: “il Comune potrà revocare la convenzione rimborsando al concessionario, per ciascun anno intero non goduto, una somma corrispondente al valore di stima del fabbricato e degli impianti di cui sopra maggiorata del 10% a titolo di compenso per mancati utili”.
La differenza migliorativa introdotta da Alemanno non è di poco conto. Inoltre nello schema di Veltroni mancava del tutto l’ultimo capoverso dell’art. 24 relativo alle “ragioni di pubblico interesse originarie o sopravvenute”. C’è da dire, per completare questa disamina necessariamente succinta, che specificamente al caso di “revoca” il Comune la può attuare (primo comma dell’art. 25) “con decisione motivata, in qualsiasi momento, prima del trasferimento a terzi del diritto di superficie, relativamente ai posti auto e/o moto pertinenziali e prima della scadenza della convenzione relativamente ai posti auto rotazionali, previo preavviso di almeno un mese”.
Quindi da quanto descritto si può dedurre che per i Pup che ricadono quanto meno sotto lo schema di convenzione di Alemanno, ove li si volesse revocare prima del trasferimento a terzi del diritto di superficie (cioè la vendita dei box), le penali da pagare sarebbero non esorbitanti come quelle previste precedentemente da Veltroni.
Sarebbero corrispondenti al valore delle opere già eseguite maggiorate del 10%. Insomma se la costruzione del Pup non è in fase avanzata ma si sta ancora ai preliminari, si potrebbe fare.
E’ il caso del Pup di Giulio Agricola in X Municipio per il quale sembra che ancora non sia stato rilasciato dalla Commissione Alta vigilanza il permesso di costruire. Un Pup “piè veloce” questo che, pur varato con specifica o.c. e apposita convenzione dal commissario Alemanno solo nel 2009, ha sorpassato nella corsa all’appalto quelli di via M.F. Nobiliore e Tito Labieno varati da Veltroni nel 2008.
Vi è poi un altro aspetto monetario che riguarda l’eventuale cancellazione di un Pup: il mancato introito degli oneri concessori. Per quello di Giulio Agricola la convenzione stipulata il 28 settembre del 2009 gli oneri per la concessione del diritto di superficie attinenti esclusivamente alla cubatura dei posti auto pertinenziali assommano a 520.520 euri più un canone di 18.256 euri per 25 anni da versare annualmente al Comune, che lo girerà al Municipio, per la manutenzione della superficie inerente l’opera. Se si calcola che l’intero Pup, circa 41.000 mc., costerà oltre 24 milioni di euri, gli oneri da esso ricavabili per essere impiegati in opere di pubblica utilità, al di là della manutenzione delle superfici, sembrano veramente miseri.
Altrettanto miserelli appaiono quelli previsti per i Pup di Nobiliore, 736.000 euri, e Tito Labieno, 749.000 euri.
Oneri che all’atto della stipula della convenzione possono diminuire se è vero come è vero che per il Pup di Giulio Agricola erano quantificati, nella specifica o.c. di Alemanno, in 1.087.007,16 euri. E ancor più miserelli appaiono se confrontati, per esempio, con quelli derivanti dalla recente concessione cubatoria alla Banca di Credito cooperativo di via Lucrezia Romana, dove per circa 14.000 mc. di ampliamento di uffici - una densificazione senza allargamento invasivo dell’immobile esistente - viene incamerato un contributo straordinario di 1.800.000 euri oltre i normali oneri concessori con tanto di creazione di un Parco archeologico attrezzato aperto al pubblico su un’area di proprietà della medesima azienda. Senza considerare poi che con i Pup ciò che viene concesso all’uso privato è suolo, anzi sottosuolo, pubblico.
Insomma più si va avanti e più si evidenzia che dai Pup gli oneri e le penalità, quelle vere, sono solo per i cittadini.
Tratta da "Abitare a Roma"

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